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DIRE) Milano, 27 lug. - Queste tutte le sentenze della
Disciplinare sul caso Genoa: ad Enrico PREZIOSI, Presidente della
societa' GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione
dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,
comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art.
14, comma 2);
- a Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della societa' GENOA
CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell'inibizione per
cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2);
- a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della societa'
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione
dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,
comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art.
14, comma 2);
- a Michele DAL CIN, direttore generale della societa'
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione
dell'inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma 5 e 6);
- a Giuseppe PAGLIARA, general manager della societa'
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione
dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,
comma 2);
- a Massimo BORGOBELLO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato
per la societa' ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la
sanzione della squalifica per cinque mesi (art. 6, comma 7, e
art. 14, comma 1, lett. g);
- a Roberto CRAVERO, direttore sportivo, la sanzione
dell'inibizione per quattro mesi (art. 6, comma 7, e art. 14,
comma 1, lett. e);
- a Martin LEJSAL, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per
la societa' ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione
della squalifica per sei mesi (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,
comma 1, lett. g), e comma 5).
- alla Societa' GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la
sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di
Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g) e
quella della penalizzazione di tre punti in classifica da
scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e
art. 13, lett. f).
La Commissione proscioglie dall'addebito contestato Massimiliano
ESPOSITO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la
societa' ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.
La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti
della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R

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